Informazioni omesso o ritardo pagamenti

In caso di omesso/parziale versamento degli avvisi emessi dall’Ufficio Tributi, si procederà con la notifica di un apposito atto di sollecito per il recupero dell’importo non versato, a mezzo raccomandata, messo notificatore o PEC, maggiorandolo delle spese di spedizione.

Nel caso di omesso/parziale versamento del sollecito, si procederà con avviso d’accertamento, applicando la sanzione prevista dall’art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all’addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale, il mancato pagamento dell’avviso di accertamento costituisce titolo esecutivo.